REGOLAMENTO GITE

Gite d'Istruzione

 

Dalla Circolare ministeriale 14 ottobre 1992 N° 291

 

1 . Premessa


1.2 - Resta confermato che le visite guidate e i viaggi di istruzione, ivi compresi quelli connessi ad attività sportive, presuppongono, in considerazione delle motivazioni culturali didattiche e professionali che ne costituiscono il fondamento e lo scopo preminente, una precisa, adeguata programmazione didattica e culturale predisposta nelle scuole fin dall'inizio dell'anno scolastico e si configurano come esperienze di apprendimento e di crescita della personalità, rientranti tra le attività integrative della scuola.

Inutile sottolineare l’importanza della fase programmatoria che, pur rappresentando un particolare impegno per i docenti e gli organi collegiali ad essa preposti rappresenta anche il momento qualificante di dette iniziative che basate su progetti articolati e coerenti, possono considerarsi vere e proprie attività complementari della scuola e non semplici occasioni di evasione.

2 . Finalità


2.1 Ai fini del conseguimento degli obiettivi formativi che i viaggi devono prefiggersi -obiettivi consistenti, per l'appunto, nell'arricchimento culturale e professionale degli studenti che vi partecipano- é necessario che gli alunni medesimi siano preventivamente forniti di tutti gli elementi conoscitivi e didattici idonei a documentarli sul contenuto delle iniziative stesse.
 
Si suggerisce, quindi, la predisposizione di materiale didattico articolato che consenta una adeguata preparazione preliminare del viaggio nelle classi interessate, fornisca le appropriate informazioni durante la visita, stimoli la rielaborazione a scuola delle esperienze vissute e suggerisca iniziative di sostegno e di estensione.
 
In questa parte della circolare si evidenzia la valenza didattica dei viaggi di istruzione, per cui sarà di estrema importanza favorire la completa partecipazione degli alunni delle classi interessate alle attività ed iniziative programmate, a meno di non vederne vanificati gli scopi didattici cognitivo-culturali e relazionali.
 
3. Tipologia dei viaggi


3.1 - I viaggi d'istruzione, così genericamente denominati, comprendono una vasta gamma di iniziative, che si possono cosÏ sintetizzare.
a) Viaggi di integrazione culturale
b) Viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo (solo Secondo grado)
c) Visite guidate
d) Viaggi connessi ad attività sportiva
 
Tenendo conto della sintesi effettuata dal ministero, dall’anno scolastico 2002/03 è adottata nel nostro istituto una diversa classificazione che riportiamo di seguito e che tiene conto, oltre all’arco temporale, della destinazione e del mezzo di trasporto.

4. Uscite didattiche


 Sono così definite le uscite effettuate nell’arco temporale dell’orario delle lezioni per lo svolgimento di attività didattiche programmate e deliberate dai Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione. Le stesse avranno come destinazione località situate nel territorio dei comuni di competenza dell’istituto (Chianni, Casciana Terme, Lari) e potranno essere effettuate a piedi o con l’uso dello scuolabus.
Rientrano in questa categoria le uscite programmate per lo svolgimento di attività sportive a livello di istituto.
 
Di ogni uscita da effettuare con lo scuolabus dovrà essere data comunicazione preventiva (almeno di segreteria per l’inoltro della comunicazione all’ufficio scuola del Comune utilizzando il mod. 4 allegato. Inoltre dovrà essere richiesto agli uffici di segreteria l’elenco degli alunni partecipanti con i relativi accompagnatori timbrato e vistato da consegnare all’autista.
Per l’autorizzazione da parte dei genitori dovrà essere utilizzato il mod. 1 valido per l’intero anno scolastico.
Visite guidate
 Sono così definite le uscite effettuate nell’arco temporale di un giorno per lo svolgimento di visite programmate e deliberate dai Consigli di classe, interclasse, intersezione che prevedano la partecipazione delle famiglie alla spesa. Le stesse avranno come destinazione località situate nel territorio provinciale e potranno essere effettuate con l’uso dello scuolabus o usufruendo di mezzi di trasporto pubblici o privati.
Rientrano in questa categoria le uscite programmate per lo svolgimento di attività sportive a livello provinciale e regionale o, se a livello d’istituto, quelle che prevedano una destinazione diversa da quelle previste per le uscite didattiche. (località situate nel territorio di Lari, Casciana T. e Chianni)
Di ogni visita da effettuare con lo scuolabus dovrà essere data comunicazione preventiva (almeno 15 giorni prima) agli uffici di segreteria per l’inoltro della comunicazione all’ufficio scuola del Comune utilizzando il mod. 4 allegato. Inoltre dovranno essere richiesti agli uffici di segreteria gli elenchi degli alunni partecipanti, con i relativi accompagnatori, di cui uno timbrato e vistato da consegnare all’autista.
Nel caso in cui sia utilizzato un mezzo di trasporto privato dovrà essere attivata la procedura prevista per i viaggi d’istruzione. (MOD. 5)
Per l’autorizzazione da parte dei genitori dovrà essere utilizzato il mod. 2.
Viaggi d’istruzione
Sono così definite le uscite effettuate nell’arco temporale di uno o più giorni programmate e deliberate dai Consigli di classe, interclasse, intersezione. Le stesse potranno avere come destinazione località situate su tutto il territorio nazionale o all’estero e potranno essere effettuate usufruendo dello scuolabus, di mezzi pubblici o privati oppure organizzate tramite agenzie turistiche abilitate.
Rientrano in questa categoria le uscite programmate per lo svolgimento di attività sportive a livello nazionale o internazionale.
Per ogni viaggio dovrà essere compilato in ogni sua parte (ad eccezione dei paragrafi 5.1 e 5.2) il modulo di proposta (MOD. 5) e inoltrato agli uffici di segreteria entro e non oltre il 30 Novembre al quale dovranno essere allegati:
1. Almeno 3 preventivi di spesa;
2. Relazione motivata per la scelta del preventivo;
3. Autorizzazioni dei genitori
Al termine del viaggio i docenti che hanno partecipato dovranno presentare la prevista relazione a consuntivo.
Quando è previsto l’uso dello scuolabus dovrà essere richiesto agli uffici di segreteria l’elenco degli alunni partecipanti con i relativi accompagnatori timbrato e vistato da consegnare all’autista.
Per l’autorizzazione da parte dei genitori dovrà essere utilizzato il mod. 3.
4. Destinatari
4.1 - Sono gli alunni delle scuole elementari e delle scuole secondarie di primo e secondo grado.
Tutti i partecipanti a viaggi o visite debbono essere in possesso di un documento di identificazione nonché, per i viaggi all'estero, di un documento valido per l'espatrio. Tale ultimo documento può avere anche contenuto collettivo, purché ogni partecipante sia fornito di valido documento personale di identificazione.
 
I documenti di identificazione personale sono stati predisposti dagli uffici di segreteria e saranno inviati ai coordinatori delle classi che dovranno provvedere a consegnarli agli alunni prima del viaggio e ritirarli e conservarli al termine dello stesso.
Per i viaggi all’estero i docenti organizzatori dovranno verificare, nel momento della raccolta delle autorizzazioni, che tutti gli alunni siano in possesso di un documento valido per l’espatrio e della tessera sanitaria elettronica che sostituisce il codice fiscale e il modello cartaceo E111. Nell’eventualità che gli alunni ne siano sprovvisti dovranno richiedere alla ASL il modello cartaceo E111.
 
4.4 - Per gli alunni minorenni è tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la potestà familiare.
 
Le autorizzazioni compilate dovranno essere conservate agli atti della scuola per tutto l’anno scolastico. Per i viaggi d’istruzioni le autorizzazioni dovranno essere allegate al modulo di proposta mod. 5.

5. Destinazione


5.4 - Per gli alunni della scuola dell'obbligo, si fa presente quanto segue:
 
- riguardo al primo ciclo della scuola elementare si ritiene opportuno raccomandare che gli spostamenti avvengano nell'ambito delle rispettive province, mentre per il secondo ciclo l'ambito territoriale può essere allargato all'intera regione. Ovviamente, tale criterio territoriale assume carattere generale e orientativo, essendo connesso con la volontà di evitare lunghi viaggi e con l'opportunità di far conoscere approfonditamente il proprio territorio. Infatti, non si esclude la possibilità di uno "sconfinamento" in altra provincia o regione, allorché la località di partenza sia confinante o, comunque prossima ad altra provincia o ad altra regione.
 
- riguardo alla scuola media, gli spostamenti possono avvenire sull'intero territorio nazionale. Sono inoltre consentite brevi gite di un solo giorno, senza pernottamento, in territorio estero, in occasione di viaggi che abbiano per meta zone di confine.
Limitatamente alle terze classi, gli uffici scolastici provinciali potranno eccezionalmente autorizzare, osservando con particolare rigore le dovute cautele, viaggi in Europa per la visita ad importanti organismi internazionali come quelli menzionati al precedente punto 5.3, ovvero viaggi connessi con manifestazioni culturali di risonanza internazionale o programmati in conseguenza dell'adesione ad iniziative internazionali.
 
Inutile sottolineare che le raccomandazioni riguardano le destinazioni per le visite guidate e i viaggi d’istruzione; per quanto riguarda la destinazione delle uscite didattiche non è consentito derogare da quanto previsto al punto 3. Per le Visite guidate di un giorno si riporta quanto deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 10/02/06:
- Scuola Primaria – nell’ambito del territorio comunale o dei comuni limitrofi con il limite del territorio provinciale
- Scuola Primaria – nell’ambito del territorio provinciale o dei comuni limitrofi con il limite del territorio regionale
- Scuola Secondaria – nell’ambito del territorio regionale o con il limite delle regioni limitrofe.
 
6. Organi competenti


6.1 - I viaggi d'istruzione sono rimessi all'autonomia decisionale degli organi collegiali della scuola. In particolare, spetta ai consigli di circolo o di istituto, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, determinare, sulla base delle accertate disponibilità finanziarie, i criteri generali per la programmazione e l'attuazione delle iniziative, utilizzando gli orientamenti programmatici dei consigli di classe (art. 3 del succitato D.P.R. n. 416/1974), dei quali si rende promotore il collegio dei docenti (art. 4). La deliberazione del consiglio di circolo o di istituto, la cui esecuzione spetta in prima istanza alla giunta esecutiva, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 6 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416 e, quindi, al direttore didattico o al preside, a norma dell'art. 3 del D.P.R. n. 417/1974, rappresenta, in sostanza, nella procedura relativa alla programmazione, progettazione ed attuazione del viaggio, l'atto finale che conclude varie fasi costituenti un vero e proprio procedimento amministrativo.
 
Appare evidente che il Consiglio d’Istituto in sede decisionale deve essere messo in grado di valutare la disponibilità finanziaria per la copertura dei costi a carico dell’istituzione scolastica per cui, ove si verificasse la necessità di provvedere a rimborsi spese per gli accompagnatori o la necessità di provvedere al pagamento di quote di partecipazione o parte di esse per alunni in situazione di particolare bisogno, tali importi devono essere indicati nel modulo di proposta (mod. 5).
 
7. Durata dei viaggi e periodi di effettuazione


7.1 - Considerata l'opportunità che per il completo svolgimento dei programmi di insegnamento non vengano sottratti tempi eccessivi alle normali lezioni in classe, appare adeguato indicare in sei giorni il periodo massimo utilizzabile per le visite guidate, i viaggi di istruzione e per attività sportive, per ciascuna classe, da utilizzare in unica o più occasioni.
 
Il controllo del rispetto di tale norma è demandato ai coordinatori delle classi. Nei casi in cui in sede di programmazione si verifichi la presentazione di un insieme di proposte che vadano a determinare il superamento di tale limite spetta al Consiglio di Classe selezionare le proposte da inoltrare all’approvazione del Consiglio d’Istituto riconducendole al numero tassativamente previsto..
 
7.2 - E' fatto divieto di effettuare visite e viaggi nell'ultimo mese delle lezioni, durante il quale l'attività didattica è, in modo più accentuato, indirizzata al completamento dei programmi di studio, in vista della conclusione delle lezioni.
Al divieto di effettuare viaggi nell'ultimo mese di lezione si può derogare solo per l'effettuazione di viaggi connessi ad attività sportive scolastiche nazionali ed internazionali o di attività collegate con l'educazione ambientale, considerato che tali attività all'aperto non possono, nella maggior parte dei casi, essere svolte prima della tarda primavera.
 
 
7.4 - E' opportuno che la realizzazione dei viaggi non cada in coincidenza di altre particolari attività istituzionali della scuola (scrutini, elezioni scolastiche, etc.).
 
8. Docenti accompagnatori


8.1 - E' opportuno che vengano individuati tra i docenti appartenenti alle classi frequentate dagli alunni partecipanti al viaggio e siano preferibilmente di materie attinenti alle sue finalità.
 
Nei viaggi finalizzati allo svolgimento di attività sportive, la scelta degli accompagnatori cadrà sui docenti di educazione fisica, con l'eventuale integrazione di docenti di altre materie cultori dello sport interessato o in grado per interessi e prestigio di aggiungere all'iniziativa una connotazione socializzante e di promuovere un contatto interdisciplinare che verifichi il binomio cultura-sport.
 
Per i viaggi all'estero, si deve curare che almeno uno degli accompagnatori possieda un'ottima conoscenza della lingua del Paese da visitare.
 
Sebbene sia il Dirigente Scolastico a conferire l’incarico di accompagnatore la scelta sarà subordinata alle proposte dei Consigli di Classe che nella loro formulazione dovranno tener conto di tali norme ed acquisire per scritto la disponibilità degli interessati..
 
L'incarico di accompagnatore costituisce modalità di particolare prestazione di servizio per la quale spetta la corresponsione della indennità di missione nella misura prevista dalle disposizioni vigenti.
 
Sembra superfluo rammentare che detto incarico comporta l'obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con l'assunzione delle responsabilità di cui all'art. 2047 del codice civile integrato dalla norma di cui all'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave.
 
Com’è sicuramente noto, la legge finanziaria 2006 con il comma 213 dell’art. 1 ha soppresso l’indennità di missione per cui ai docenti accompagnatori spetta esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute per albergo, pasti e mezzi di trasporto.
Per il rimborso valgono le condizioni esposte al punto 6.1 e cioè la preventiva approvazione del Consiglio d’Istituto e le modalità previste dalla normativa in materia.
 
8.2 - Quanto al numero (gli accompagnatori debbono essere menzionati nella deliberazione del consiglio di circolo o di istituto), mentre da un lato si ritiene che la più ampia partecipazione serva a soddisfare al meglio le necessità della sorveglianza e dell'apporto didattico, non si può d'altro canto non tener conto delle inderogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica.
 
Alla luce di tali considerazioni, si conviene che nella programmazione dei viaggi debba essere prevista la presenza di almeno un accompagnatore ogni quindici alunni, fermo restando che l'eventuale elevazione di una unità e fino ad un massimo di tre unità complessivamente per classe può essere deliberata, sempre che ricorrano effettive esigenze connesse con il numero degli studenti e il bilancio dell'istituzione scolastica lo consenta. In sede di approvazione il numero degli accompagnatori potrebbe essere ricondotto alla soglia minima da parte dell’organo deliberante per esigenze di contenimento della spesa.
 
Nel caso di partecipazione di uno o più alunni in situazione di handicap, si demanda alla ponderata valutazione dei competenti organi collegiali di provvedere, in via prioritaria, alla designazione di un qualificato accompagnatore fino a due alunni, in aggiunta al numero di accompagnatori contemplato al primo capoverso del presente punto, nonché di predisporre ogni altra misura di sostegno commisurata alla gravità della menomazione.
 
Di norma quindi sarà individuato prioritariamente come accompagnatore il docente di sostegno dell’alunno in situazione di handicap o in alternativa altro docente della classe. Al docente individuato possono essere affidati fino a due alunni in situazione di handicap se trattasi di alunni seguiti dallo stesso docente di sostegno o di alunni appartenenti a classi del docente non di sostegno designato.
Per stabilire il numero degli accompagnatori gli alunni in situazione di handicap assegnati a docente qualificato dovranno essere detratti dal numero complessivo dei partecipanti al viaggio.
 
8.4 - Deve essere assicurato, di norma, l'avvicendamento dei docenti accompagnatori, in modo da escludere che lo stesso docente partecipi a più di un viaggio di istruzione nel medesimo anno scolastico.
Tale limitazione non si applica alle visite guidate, pur essendo comunque sempre auspicabile una rotazione dei docenti accompagnatori, al fine di evitare frequenti assenze dello stesso insegnante.
 
8.5 - I docenti accompagnatori, a viaggio di istruzione concluso, sono tenuti ad informare gli organi collegiali ed il capo di istituto, per gli interventi del caso, degli inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio o della visita guidata, con riferimento anche al servizio fornito dall'agenzia o ditta di trasporto.
 
Come indicato al punto 3, al termine del viaggio i docenti che hanno partecipato dovranno presentare la prevista relazione a consuntivo.
 
9. Scelta del mezzo di trasporto dell'agenzia, della ditta di trasporti


9.1 - Si consiglia di utilizzare il treno, ogni volta che i percorsi programmati lo consentano, specie per i viaggi a lunga percorrenza.
Sulla opportunità e convenienza di utilizzare il treno, si richiama il protocollo d'intesa stipulato il 16 ottobre 1990 tra questo Ministero, il Ministero dei Trasporti e l'ente Ferrovie dello Stato, trasmesse a tutti gli uffici scolastici provinciali con circolare n. 3602/197/BN del 31 ottobre 1990.
 
9.4 - Si precisa che qualsiasi condizione di favore disposta dalle agenzie di viaggio e contenuta nel contratto (ad es. posto gratuito) deve essere destinata agli alunni (riduzioni della relativa quota di partecipazione o, meglio, messa a disposizione del posto a favore dei più bisognosi) ovvero deve comportare una economia nel bilancio dell'istituto, attraverso un risparmio nella liquidazione del trattamento di missione e l'esclusione di un nuovo incarico di accompagnatore, in aggiunta a quelli già conferiti in sede di programmazione.
 
Doveroso ci sembra approfondire questa precisazione in quanto come si evince dal testo non sono previste gratuità a favore dei docenti, ai quali però spetta il rimborso spese come indicato al punto 8.1.
E’ altrettanto vero che è prassi consolidata presso questa istituzione scolastica utilizzare le gratuità in sostituzione di tale rimborso. Ci sembra quindi doveroso raccomandare che, nella definizione del numero degli accompagnatori, si adottino scelte coerenti con il contenimento dei costi del viaggio. Sappiamo tutti, infatti, che le effettive gratuità, di norma sono 1 ogni 20/25 alunni: ne consegue che ogni ulteriore gratuità richiesta alle agenzie va ad aggravare i costi del viaggio a carico degli alunni; da qui la necessità di contenere il numero degli accompagnatori.
Inoltre sarà cura degli organizzatori verificare se sussistono necessità per la messa a disposizione di tali gratuità per situazioni di particolare bisogno.
 
9.6 - Nella scelta dell'agenzia di viaggio o della ditta di autotrasporti deve essere osservata la procedura di cui all'art. 34 del D.I. 28 maggio 1975, che prevede, tra l'altro, l'acquisizione agli atti del prospetto comparativo di almeno tre ditte interpellate.
Nel caso di specie, detto prospetto, stilato dalle ditte sulla base di una richiesta scritta della scuola, uguale per tutte le ditte interpellate, dovrà essere allegato alla deliberazione del consiglio di circolo o di istituto.
 
10. Assicurazione contro gli infortuni

 
10.1 - Tutti i partecipanti a viaggi, visite o gite di istruzione debbono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni.
 
11. Altri aspetti finanziari


11.1 - Le spese per la realizzazione di visite guidate e viaggi di istruzione o connessi ad attività sportive, compreso il pagamento delle indennità di missione del personale docente, dovranno essere imputate sugli appositi capitoli del bilancio, che dovranno essere opportunamente dotati.
 
Si evince che ogni richiesta di rimborso per le spese sostenute dai docenti accompagnatori deve essere preventivata, come già evidenziato al punto 6.1, per permettere la dotazione degli appositi capitoli di bilancio. E’ evidente che l’impossibilità di reperire le risorse finanziarie richieste sarà motivo di mancata approvazione dell’iniziativa.

 
11.2 - Eventuali contributi elargiti da regioni, enti locali o istituzioni diverse, nonché le quote eventualmente poste a carico dei partecipanti, devono essere sempre versate nel bilancio del circolo o dell'istituto.
 
Le quote poste a carico dei partecipanti, che dovranno corrispondere esattamente con la quota individuale di partecipazione contenuta nel mod. 5 e approvata dal Consiglio d’Istituto, dovranno essere versate nel bilancio dell’istituto tramite versamento su conto corrente postale.

 
11.3 - I pagamenti disposti a qualsiasi titolo per lo svolgimento delle iniziative in argomento, in Italia o all'estero, devono avvenire esclusivamente attraverso i normali documenti contabili.
 
I pagamenti effettuati dovranno corrispondere esattamente agli importi preventivati e approvati dal Consiglio d’Istituto. Il pagamento di ogni ulteriore spesa sostenuta, ma non prevista, potrà essere effettuato solo dietro presentazione della documentazione richiesta. La richiesta alle famiglie di importi aggiuntivi per la copertura di tali spese non previste dovrà essere motivata e documentata.