ORGANI COLLEGIALI
Organi Collegiali
Gli organi collegiali sono organismi di governo e di gestione delle attività
scolastiche. Sono composti da rappresentanti delle varie componenti
interessate.
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Rappresentanza
Il processo educativo nella scuola si costruisce in primo luogo nella
comunicazione tra docente e studente e si arricchisce in virtù dello scambio
con l'intera comunità che attorno alla scuola vive e lavora. In questo senso
la partecipazione al progetto scolastico da parte dei genitori è un
contributo fondamentale. Gli Organi collegiali della scuola, che - se si
esclude il Collegio dei Docenti - prevedono sempre la rappresentanza dei
genitori, sono tra gli strumenti che possono garantire sia il libero
confronto fra tutte le componenti scolastiche sia il raccordo tra scuola e
territorio, in un contatto significativo con le dinamiche sociali. Tutti gli
Organi collegiali della scuola si riuniscono in orari non coincidenti con
quello delle lezioni
Consiglio di intersezione
Scuola materna: tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per
ciascuna delle sezioni interessate; presiede il dirigente scolastico o un
docente, facente parte del consiglio, da lui delegato.
Consiglio di interclasse
Scuola elementare: tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per
ciascuna delle classi interessate; presiede il dirigente scolastico o un
docente, facente parte del consiglio, da lui delegato.
Consiglio di classe
Scuola media: tutti i docenti della classe e quattro rappresentanti dei
genitori; presiede il dirigente scolastico o un docente, facente parte del
consiglio, da lui delegato.
Scuola secondaria superiore: tutti i docenti della classe, due
rappresentanti dei genitori e due rappresentanti degli studenti; presiede il
dirigente scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui
delegato.
Il Consiglio di intersezione, quello di interclasse e di
classe, hanno il compito di formulare al collegio dei docenti proposte
in ordine all'azione educativa e didattica e a iniziative di sperimentazione
nonché quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti,
genitori ed alunni.
Fra le mansioni del consiglio di classe rientra anche quello relativo ai
provvedimenti disciplinari a carico degli studenti.
Collegio dei docenti
Il collegio dei docenti è composto dal personale insegnante di ruolo e non
di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto, ed è presieduto dal
direttore didattico o dal preside.
Il collegio dei docenti;
a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o
dell'istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa
anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola
stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze
ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare.
Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento
garantita a ciascun insegnante;
b) formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione e
la composizione delle classi, per la formulazione dell'orario delle lezioni
e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei
criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto;
c) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per
verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi
programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il
miglioramento dell'attività scolastica;
d) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di
interclasse o di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie
indicate dal consiglio di circolo o di istituto, alla scelta dei sussidi
didattici;
e) adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di
sperimentazione in conformità dell'art. 4, n. 1, della legge 30 luglio 1973,
n. 477 e del conseguente D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419, relativo alla
sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale
ed istituzione dei relativi istituti;
f) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o
dell'istituto;
g) elegge, in numero di uno nelle scuole fino a 200 alunni, di due nelle
scuole fino a 500 alunni, di tre nelle scuole fino a 900 alunni, e di
quattro nelle scuole con più di 900 alunni, i docenti incaricati di
collaborare col direttore didattico o col preside; uno degli eletti
sostituisce il direttore didattico o preside in caso di assenza o
impedimento;
h) elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto e nel
consiglio di disciplina degli alunni;
i) elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la
valutazione del servizio del personale insegnante;
l) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i
casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su
iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che
operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico,
socio-psico-pedagogico e di orientamento.
Nell'adottare le proprie deliberazioni il collegio dei docenti tiene conto
delle eventuali proposte e pareri dei consigli di interclasse o di classe.
Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e
si riunisce ogni qualvolta il direttore didattico o il preside ne ravvisi la
necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia
richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre.
Le riunioni del collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non
coincidenti con l'orario di lezione.
Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal direttore
didattico o dal preside ad uno dei docenti eletto a norma del precedente
secondo comma, lettera g).
Consiglio d'Istituto
Il consiglio di istituto è costituito da 19 componenti, di cui 8
rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario,8 rappresentanti dei genitori degli
alunni, il dirigente scolastico; il consiglio d'Istituto è presieduto da uno
dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni.
La Giunta esecutiva è composta da un docente, un impiegato amministrativo o
tecnico o ausiliario, da 2 genitori. Di diritto ne fanno parte il dirigente
scolastico, che la presiede, e il direttore dei servizi generali e
amministrativi che ha anche funzioni di segretario della giunta stessa.
Il consiglio di istituto delibera il bilancio preventivo e il conto
consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto
concerne il funzionamento amministrativo e didattico del circolo o
dell'istituto.
Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del
collegio dei docenti e dei consigli di interclasse, e di classe, ha potere
deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione
e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti
delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:
a) adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto che dovrà
fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e
per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la
vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola
nonché durante l'uscita dalla medesima;
b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche
e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni
librarie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le
esercitazioni;
c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze
ambientali;
d) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività
parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare
riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività
complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
e) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare
scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali
iniziative di collaborazione;
f) partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali,
sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
g) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che
possono essere assunte dal circolo o dall'istituto.
Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali
relativi alla formazione delle classi, all'adattamento dell'orario delle
lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al
coordinamento organizzativo dei consigli di intereclasse o di classe;
esprimere parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del
circolo o dell'istituto.
La Giunta esecutiva prepara i lavori del consiglio di circolo o di
istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e
cura l'esecuzione delle relative delibere. Come previsto dal Decreto
Interministeriale n. 44 dell'1 febbraio 2001, art.2, comma 3, entro il 31
ottobre ha il compito di proporre al Consiglio di circolo/istituto il
programma delle attività finanziarie della istituzione scolastica,
accompagnato da un'apposita relazione e dal parere di regolarità contabile
del Collegio dei revisori.
Nella relazione, su cui il consiglio dovrà deliberare entro il 15 dicembre
dell'anno precedente quello di riferimento, sono illustrati gli obiettivi da
realizzare e l'utilizzo delle risorse in coerenza con le indicazioni e le
previsioni del Piano dell'offerta formativa, nonché i risultati della
gestione in corso e quelli del precedente esercizio finanziario.
Consiglio di disciplina degli alunni.
Presso ciascun istituto scolastico è istituito il consiglio di disciplina
degli alunni, che è presieduto dal preside.
Il consiglio di disciplina degli alunni delle scuole medie è formato oltre
che dal presidente da 4 membri di cui 2 eletti dal collegio dei docenti nel
suo seno e 2 eletti dai genitori degli alunni;
Per ciascuna categoria di membri sono eletti altresì altrettanti membri
supplenti che sostituiscono i rispettivi titolari in caso di impedimento o
assenza.
Il consiglio di disciplina è organo deliberante in materia disciplinare
degli alunni per l'irrogazione delle punizioni che dal regolamento di
disciplina siano attribuite alla competenza degli organi collegiali. Esso
dura in carica un anno.
Contro le decisioni del consiglio di disciplina è ammesso ricorso al
provveditore agli studi, che decide in via definitiva, sentita la sezione
competente per il grado di scuola cui appartiene l'alunno del consiglio
scolastico provinciale.
Le elezioni dei membri del consiglio di disciplina degli alunni hanno luogo
secondo le modalità di cui al primo comma del successivo articolo 20.
Le funzioni di segretario del consiglio di disciplina sono attribuite dal
preside ad uno dei docenti membro del consiglio stesso.
Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti
Presso ogni istituto scolastico è istituito il comitato per la valutazione
del servizio degli insegnanti.
Il comitato è formato, oltre che dal direttore didattico o dal preside, che
ne è il presidente, da 2 o 4 docenti quali membri effettivi e da 1 o 2 quali
membri supplenti, a seconda che la scuola o istituto abbia sino a 50 oppure
più di 50 docenti.
I membri del comitato sono eletti dal collegio dei docenti nel suo seno.
La valutazione del servizio ha luogo su richiesta dell'interessato previa
relazione del direttore didattico o del preside.
Alla eventuale valutazione del servizio di un membro del comitato provvede
il comitato stesso, ai cui lavori, in tal caso, non partecipa l'interessato.
Il comitato dura in carica un anno scolastico.
Le funzioni di segretario del comitato sono attribuite dal presidente ad uno
dei docenti membro del comitato stesso.
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